Tutela della Famiglia e della Società
Articoli Costituzionali, Leggi e Norme Vigenti, Proposte di Legge
Articoli Costituzionali (3, 29, 30, 36)
ARTICOLO 3, c.i. (costituzione italiana):
"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge,
senza distinzione di sesso [..]"
ARTICOLO 29, c.i.:
"Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi,
con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare."
ARTICOLO 30, c.i.:
"È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli."
ARTICOLO 36, c.i.:
"Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro
e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa."
sito della costituzione italiana
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Proposta Paternita.Info di Modifica Costituzionale - introdurre la parola " Paternità "
proposta di legge costituzionale n.1395 - modifica all'art.31 della costituzione
in materia di tutela della paternità - il 26 Giugno 2008 è stata depositata in parlamento
una proposta di modifica alla costituzione per aggiungere nell'art.31 la parola paternità
tra le cose importanti da tutelare:
"La Repubblica protegge la maternità, la paternità, l'infanzia e la gioventù."
sito della pdl costituzionale 1395
condividi su facebook: introdurre la parola paternità, la parola madre/maternità c'è due volte
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Legge 54 / 2006 " Affidamento Condiviso "
LEGGE 54 del 2006 AFFIDO CONDIVISO - cenni dall'art.1:
"Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di
mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura,
educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi
con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale"
consulta il testo integrale della legge 54
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Proposte di Legge "migliorative" alle Legge 54/2006 di Affidamento Condiviso
disegno di legge n.957 del 29/07/2008 (AFFIDO CONDIVISO BIS, migliorie alla legge 54):
"Modifiche al codice civile e al codice di procedura civile in materia di affidamento condiviso"
consulta l'iter parlamentare del ddl 957 sul sito istituzionale
- oppure sul sito paternita.info
proposta n.53 del 29/04/2008 (migliorie all'affido condiviso e doppia residenza) - cenni dal testo:
"E' risultata frequente nella giurisprudenza la tendenza di alcuni tribunali a stabilire
l'affidamento condiviso con modalità pressoché identiche a quelle di un affidamento esclusivo.
[…] risolvere la non circoscritta tendenza, emersa in giurisprudenza, a concedere l'affidamento
condiviso svuotandolo al contempo dei suoi essenziali requisiti, come il diritto del minore
a un rapporto "equilibrato e continuativo con entrambi i genitori" e a ricevere "cura",
oltre che educazione e istruzione, da ciascuno di essi: condizioni che evidentemente non
si realizzano se il figlio trascorre con uno di essi poco più di due fine-settimana al mese.
Poiché tale limitazione è conseguenza diretta dell'attribuzione ai figli di un'unica
appartenenza domiciliare, la nuova formulazione evidenzia la scelta a favore di due case,
pur di continuare ad avere due genitori."
testo integrale della pdl 53
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Iniziative Culturali e Progetti Legislativi di Paternita.Info
nuove norme (civili e penali) di tutela dell'infanzia e dell'adolescenza:
progetto di legge per l'istituzione del "REATO DI IMPOSSESSAMENTO DELLA PROLE".
vai al sito del progetto di legge
"ESTENSIONE DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE" -
iniziativa culturale/legislativa di revisione della responsabilità civile
dei genitori oltre la maggiore età dei figli.
vai al sito dell'iniziativa
le altre proposte Paternita.Info (anno 2012) sono qui visionabili:
NETWORK IDEA PDF
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Sottrazione e Trattenimento di Minore all'Estero
ARTICOLO 574-BIS (codice penale) dalla gazzetta ufficiale n.170 del 24/7/2009:
"Salvo che il fatto costituisca più grave reato,
chiunque sottrae un minore al genitore esercente
la potestà dei genitori o al tutore, conducendolo
o trattenendolo all'estero contro la volontà del medesimo genitore o tutore,
impedendo in tutto o in parte allo stesso l'esercizio della potestà genitoriale,
è punito con la reclusione da uno a quattro anni.
Se il fatto di cui al primo comma è commesso nei confronti di un minore
che abbia compiuto gli anni quattordici e con il suo consenso,
si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni.
Se i fatti di cui al primo e secondo comma sono commessi da un genitore
in danno del figlio minore, la condanna comporta la sospensione
dall'esercizio della potestà dei genitori."
Importante: dal 26 Giugno 2012 non sarà più possibile iscrivere il figlio
sul proprio passaporto personale
(e quindi espatriare senza il consenso dell'altro genitore, come avveniva prima),
d'ora in poi il minore - di qualsiasi età - avrà il proprio passaporto personale
con l'obbligo della firma di "entrambi" i genitori.
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Congedo di paternità
LEGGE 53 del 2000 - "disposizioni per il sostegno della maternità e della paternità"
Queste le agevolazioni previste per i padri che lavorano (dipendenti settore pubblico e privato)
ASTENSIONE OBBLIGATORIA
Fino a 5 MESI complessivi (2 prima* e 3 dopo del parto) - 80% della retribuzione
(*nuovo diritto del padre - vedi servizio tg - sentenza tribunale del lavoro di firenze 11/2009)
ASTENSIONE FACOLTATIVA
Fino a 7 MESI complessivi (10 qualora vi sia un solo genitore) - 30% della retribuzione
Si deve fare richiesta al datore con 15 giorni di anticipo. L'astensione facoltativa
può essere frazionata in un lungo spazio di tempo entro i primi otto anni di vita
del bambino. Durante l'astensione facoltativa si matura comunque l'anzianità,
ma non le ferie ed essa viene conteggiata nel TFR, ma non ai fini della tredicesima.
RIPOSI/PERMESSI GIORNALIERI (aggiunti nel decreto legge 151/2001)
Due ore al giorno (oppure una se part-time), divisibili in due momenti della giornata,
durante il primo anno di vita del bambino. - 100% della retribuzione.
MALATTIA DEL BAMBINO
Senza limite fino a tre anni - 5 giorni all'anno fino a otto anni - Non retribuito.
Tali assenze non sono calcolate per ferie e tredicesima, ma entrano nel conteggio del TFR e dell'anzianità.
CONGEDI DI FORMAZIONE
Prerequisiti: necessari almeno cinque anni di anzianità di servizio presso la stessa
azienda per poter richiedere una sospensione del rapporto di lavoro per congedi di
formazione per un periodo, continuativo o frazionato, non superiore ad undici mesi
nell'arco dell'intera vita lavorativa. I congedi di formazione possono essere richiesti
per completare la scuola dell'obbligo, conseguire un titolo di studio di secondo grado
o una laurea, partecipare ad attività formative (corsi, laboratori, ecc) diverse
da quelle offerte dal datore di lavoro. Non retribuito
testo della legge 53
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